Criteri di determinazione delle tariffe forensi
Secondo quanto previsto dalla Legge Professionale (art. 13), l’avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. La pattuizione dei compensi tra avvocato e cliente è libera ed è preferibile che ciò avvenga per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge, esiste un decreto del Ministro della Giustizia che stabilisce i parametri per la quantificazione.